(massima n. 1)
Le dichiarazioni «confidenziali» dell'indagato raccolte dalla polizia giudiziaria e non documentate ai sensi dell'art. 357, secondo comma, lett. b), c.p.p., possono essere utilizzate quali indizi nella fase delle indagini preliminari, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 dello stesso codice — in assenza di espresso o implicito divieto — ovvero di inutilizzabilità specifica. Ne consegue che qualora del loro contenuto venga fatta relazione all'autorità giudiziaria, od eventualmente di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria che le ha raccolte renda testimonianza de relato, dette dichiarazioni ben possono essere valutate ai fini cautelari quale riscontro estrinseco confermativo della chiamata in reità o in correità operata nei confronti di altro indagato da una terza persona, coimputata o imputata in procedimento connesso, dovendosi ritenere che tali riscontri possano essere costituiti da elementi rappresentativi — quali sono le dichiarazioni autonome e convergenti di altri soggetti — ovvero logici di qualsiasi natura che, legittimamente acquisiti, suffraghino l'attendibilità della chiamata.