(massima n. 2)
La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall'art. 9 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 - estesa dall'art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori delle Usl per la legislazione sulla sicurezza del lavoro - non è alternativa all'obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al P.M., atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 8 D.P.R. n. 520 del 1955, e dell'art. 21 L. n. 833 del 1978), non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni. La facoltà di «diffida» in caso di inosservanza di norme di legge, attribuita all'ispettore del lavoro nei confronti del datore di lavoro che non osservi le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni ha lo scopo di evitare il protrarsi di situazioni di pericolo, senza peraltro influire sul reato già commesso. Infatti, in difetto di espressa previsione, tale diffida non è causa di sospensione dell'azione penale né la sua ottemperanza da parte del datore di lavoro è causa di estinzione del commesso reato. (La Cassazione ha evidenziato altresì come invece il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave - agli artt. 671 e 672, non solo prevede per alcune violazioni la diffida dell'ingegnere minerario, ma stabilisce anche espressamente che solo in caso di permanenza dell'infrazione costui «inoltra denuncia all'autorità giudiziaria», di tal che in tali ipotesi si può ritenere che l'ottemperanza alla diffida è implicitamente considerata come causa di improcedibilità dell'azione penale per avvenuta regolarizzazione amministrativa).