(massima n. 1)
In materia di appello cautelare, l'art. 310, comma secondo, c.p.p. prevede, attraverso il rinvio all'art. 309, comma quarto, dello stesso codice, che nell'atto di impugnazione sia apposta, tra l'altro, l'indicazione del soggetto che lo presenta e del pubblico ufficiale che lo riceve. La mancanza di tali attestazioni comporta la inammissibilitą della impugnazione, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), c.p.p., essendo d'altro canto onere di chi presenta l'atto, per evitare tale conseguenza, di pretendere e verificare l'osservanza di dette formalitą.