(massima n. 1)
L'art. 310 c.p.p. regola l'istituto dell'appello in materia di misure cautelari, quale procedimento speciale rispetto alla impugnazione prevista dal titolo II del libro IX del codice, la cui disciplina di carattere generale (ivi compreso il principio devolutivo previsto dall'art. 597 comma 1 c.p.p.) è applicabile al gravame speciale per tutto quanto non espressamente o non diversamente disposto dall'art. 310. Ne consegue che il tribunale, investito del giudizio ex art. 310 c.p.p. su appello del P.M. avverso ordinanza del Gip di scarcerazione dell'indagato per ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non può rigettare l'appello ritenendo la mancanza di esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.