(massima n. 1)
Quando il Gip abbia negato la misura cautelare omettendo, nel motivare la propria decisione, ogni valutazione in ordine alle esigenze cautelari ma limitandosi ad escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, tale profilo deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia ricorso in applicazione dell'art. 310 c.p.p. L'apparente deroga al principio devolutivo discende dal principio fondamentale dell'ordinamento processuale che impedisce di applicare una misura cautelare in assenza di entrambe le condizioni richieste dalla legge, esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza.