(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per particolare complessitą del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., il tribunale avanti al quale venga impugnato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il provvedimento che dispone la detta sospensione non ha titolo per sindacare l'opportunitą di provvedimenti di riunione adottati dal giudice del procedimento principale, in relazione alla loro possibile incidenza sul corso del dibattimento.