(massima n. 1)
Anche nel giudizio di appello del processus libertatis, disciplinato dall'art. 310 c.p.p., trova applicazione il generalissimo principio del ne bis in idem, cosicché neppure tramite lo strumentale ricorso all'istituto della revoca, previsto dall'art. 299 dello stesso codice, possono riproporsi le medesime deduzioni avverso il provvedimento di custodia cautelare gią rigettate in sede di riesame, senza elementi di novitą che possano giustificare il superamento di quella preclusione.