(massima n. 1)
In tema di procedimento d'appello de libertate, il giudice investito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dell'impugnazione avverso il rigetto di un'istanza di revoca della misura della custodia in carcere nella quale siano stati dedotti cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, deve tenere conto, per il rilievo che esse possono assumere ai fini della valutazione sul thema decidendum, delle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di udienza camerale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale, avanti al quale l'indagato aveva reso confessione ed effettuato una chiamata in correitą, aveva ritenuto di non poter prendere in considerazioni tali dichiarazioni, ai fini del giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari, perché estranee al devolutum, non essendo state sottoposte alla valutazione del Gip).