(massima n. 2)
Nel procedimento di appello, instaurato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, è consentito alla difesa dell'indagato, nel contraddittorio camerale, di produrre documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi», sia preesistenti che sopravvenuti, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive e idonei a contrastare motivi di gravame del pubblico ministero, ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.