(massima n. 1)
Rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello "ex" art. 310 c.p.p. accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilitą di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell'istanza abbia trovato una diversa giustificazione tanto da rendere superfluo l'approfondimento di ulteriori profili di rilievo normativo. (Nella specie, il Tribunale aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato - tendente ad ottenere la rimessione in libertą "ex" art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 - sulla base di argomentazioni estranee all'impugnato provvedimento del G.I.P., in particolare osservando che ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative all'accoglimento dell'istanza).