(massima n. 1)
L'appello del P.M., ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell'adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravitą indiziaria e delle esigenze cautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi, non valutati precedentemente dal giudice che ha emesso il provvedimento.