(massima n. 1)
Poiché le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertą personale non hanno di regola effetto sospensivo (artt. 588, comma 2, e 310, comma 3, c.p.p.) deve considerarsi legittimamente adottata l'ordinanza de libertate emessa dal giudice per le indagini preliminari in pendenza del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione di annullamento, da parte del tribunale, di una precedente decisione pronunciata dallo stesso giudice in ordine alla medesima istanza dell'indagato. (Nel caso di specie l'ordinanza cautelare con cui il giudice per le indagini preliminari aveva, su istanza dell'indagato, sostituito la custodia cautelare con l'obbligo di residenza, era stata annullata dal tribunale su appello del pubblico ministero, di cui non era stato acquisito il parere prima della decisione; avverso tale pronuncia di annullamento aveva proposto ricorso per cassazione l'interessato, sulla cui originaria istanza il giudice per le indagini preliminari aveva nuovamente provveduto, con l'ordinanza di cui la Corte ha ritenuto la legittimitą, pur in pendenza del predetto ricorso).