(massima n. 1)
È inammissibile l'appello tardivamente proposto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notifica dell'estratto contumaciale. (La Corte ha chiarito che il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza delle "garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato" può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo e non prima della pronuncia della sentenza).