(massima n. 1)
In tema di libertà personale i casi in cui è consentito il ricorso diretto sono due: a) quello di cui all'art. 311 c.p.p. avverso i provvedimenti, che dispongono la misura cautelare personale; b) quello di cui all'art. 568 c.p.p. avverso i provvedimenti sulla libertà non altrimenti impugnabili. Ne deriva che esso non è esperibile contro ordinanze attinenti alla modificazione o la estinzione delle misure stesse, poiché in tali casi è possibile l'appello, ex art. 310 c.p.p. (Nella specie la Cassazione ha convertito il ricorso in appello).