(massima n. 1)
Il rapporto di alternativitą che deve ritenersi esistente tra appello proposto dal pubblico ministero avverso ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di misura cautelare e formulazione, da parte dello stesso pubblico ministero, di una nuova richiesta per il medesimo fatto, non comporta che, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari l'inammissibilitą di detta seconda richiesta, l'appello proposto avverso l'ordinanza reiettiva della prima vada dichiarato anch'esso inammissibile. (Mass. redaz.).