(massima n. 1)
Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., č escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilitā, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertā confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare).