(massima n. 1)
La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalitą del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).