(massima n. 1)
È inderogabile la disposizione di cui all'art. 2364 c.c., che attribuisce all'assemblea ordinaria la facoltà di deliberare l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci; ne consegue che la clausola statutaria, la quale preveda la convocazione dell'assemblea ordinaria entro un certo mese dell'anno, non può significare che tutte le assemblee successive abbiano natura straordinaria e siano, quindi, soggette al più rigoroso regime giuridico, dovendo invece essere attribuito all'eventuale termine statutario, secondo l'interpretazione conservativa imposta dall'art. 1367 c.c., lo stesso significato ed efficacia del termine di sei mesi, fissato dall'art. 2364, secondo comma, c.c., nel senso cioè di non precludere lo svolgimento dell'assemblea ordinaria in un momento successivo.