(massima n. 2)
Nella valutazione del pericolo di fuga dell'imputato che legittima il ripristino della custodia cautelare in presenza di una sentenza di condanna, anche se risulti scaduto il termine massimo di fase, il giudice non può prescindere dall'entità della pena inflitta con la sentenza stessa che, se di per sé, non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che può rendere pressanti i propositi di fuga: in tale ottica, ai fini dell'accertamento della concretezza di tale pericolo, il giudice deve tener conto della misura della pena irrogata, congiuntamente ad altri elementi obiettivi da cui possa desumersi la ragionevole probabilità - e quindi non la mera possibilità basata su dati meramente congetturali - che l'imputato, se conservasse lo stato di libertà, potrebbe darsi alla fuga.