(massima n. 1)
Il rigetto della richiesta di revoca di una misura — correlata al potere del giudice del procedimento principale di valutare, anche d'ufficio, la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura o le esigenze cautelari — contro il quale non venga proposta impugnazione, non è atto a formare il cosiddetto giudicato cautelare. Ne consegue che non può essere dichiarata inammissibile la richiesta di riesame della medesima misura cautelare successivamente presentata ex art. 309 c.p.p.