(massima n. 1)
Nel procedimento di appello avverso le ordinanze de libertate sono ammissibili, purché compatibili con la sua natura incidentale ed attuate assicurando il contraddittorio, l'acquisizione e la conseguente valutazione di elementi probatori raccolti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, data la rilevanza del principio generale di necessaria e permanente attualitą delle condizioni legittimanti il trattamento cautelare (art. 209, commi 1 e 3, c.p.p.), ed operando in via analogica la disciplina delineata ai commi 2 e 3 dell'art. 603 c.p.p.