(massima n. 1)
Allorché l'appello riguarda un'ordinanza di rigetto di istanza di revoca ex art. 299 c.p.p., la decisione del tribunale č vincolata, oltre che all'effetto devolutivo, per cui la sua cognizione non puō estendersi al di lā dei limiti segnati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, che č del tutto autonomo rispetto all'ordinanza di applicazione della misura cautelare. Ne consegue che il tribunale della libertā non č tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni d'applicabilitā della misura cautelare, ma solo a stabilire se l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura sia immune da violazioni di legge e incensurabile sotto il profilo della completezza e logicitā della motivazione.