(massima n. 1)
Quando l'appello al tribunale della libertà investe un ordinanza reiettiva di istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, la decisione del detto tribunale è vincolata dall'effetto devolutivo dell'impugnazione che segna un limite oggettivo invalicabile. Da ciò discende che se l'indagato ha fondato la richiesta di revoca esclusivamente sulla cessazione delle esigenze cautelari e, correlativamente, il Gip decide sulla base di tale unico motivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, sotto il profilo della prospettazione esclusiva e della potestà coercitiva e decisionale del giudice che non può esorbitare da tali limiti. (Fattispecie di istanza di revoca della misura basata soltanto sulla cessazione delle misure cautelari e successivo appello, dichiarato inammissibile, basato sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).