(massima n. 1)
Il pubblico ministero che non convalida la decisione con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato la nullità del procedimento camerale, per mancato tempestivo avviso della data di udienza al difensore, confermando nel merito l'ordinanza impugnata, ha facoltà di ricorrere per cassazione avverso tale decisione, denunziandone l'erroneità, ma non può avanzare (e il Gip non può accogliere) richiesta di emissione di nuova misura coercitiva per lo stesso fatto, che equivarrebbe a un'implicita revoca della precedente, disposta fuori dei casi espressamente stabiliti dall'art. 299 c.p.p. e in violazione del principio di preclusione processuale derivante dalla decisione sulla richiesta di riesame.