(massima n. 1)
In tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari coercitive, il provvedimento adottato ai sensi del comma 4 dell'art. 299 c.p.p., successivamente ad altro emesso ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a quest'ultimo si sostituisce in tutto, quale autonomo titolo restrittivo della libertà personale dell'imputato, sicché l'impugnazione pendente avverso il provvedimento sostitutivo non trova più il suo oggetto, in quanto l'interesse delle parti (ad eliminare la situazione pregiudizievole), non può che riferirsi al provvedimento sostitutivo.