(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 299, comma 4 ter, (terzo periodo) c.p.p., ispirato da quelle esigenze di garantismo che sono alla base della L. 8 agosto 1995, n. 332, pone il giudice, nel caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, fondata sulle condizioni di salute previste dall'art. 275, comma 4, c.p.p. di fronte all'alternativa di accogliere l'istanza, se ciò è possibile sulla base degli atti, o disporre, come indispensabile preliminare della decisione, solleciti accertamenti medici, sempreché la richiesta stessa non debba essere respinta per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il giudice, invece, non può rigettare la richiesta sul rilievo dell'obbligatorietà degli accertamenti medici nel solo caso in cui vi siano dubbi circa la compatibilità delle condizioni di salute del soggetto, oggettivamente risultanti in atti, con la permanenza dello stato di detenzione in carcere e con la possibilità che al soggetto vengano prestate cure adeguate.