(massima n. 1)
In tema di condizioni di salute dell'imputato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, dal combinato disposto degli artt. 299, comma secondo, e 275, comma quarto, c.p.p., si ricava che le gravi condizioni di salute possono comportare o il divieto di custodia carceraria se esse siano incompatibili con lo stato di detenzione (sempre che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza), ovvero, anche se compatibili, l'applicazione di una misura meno afflittiva, qualora tali condizioni siano tali da determinare una diminuzione della capacitą a delinquere e un affievolimento delle esigenze cautelari.