(massima n. 1)
In tema di revoca e sostituzione delle misure coercitive o interdittive, con riferimento all'accertamento sulle condizioni di salute dell'imputato (art. 299 comma quarto ter c.p.p.), la norma prevede l'obbligo della perizia con esclusivo riferimento al caso in cui venga dedotta l'esistenza di condizioni di salute incompatibili con la custodia cautelare in carcere. Resta, quindi, al di fuori della previsione normativa l'ipotesi degli arresti domiciliari, essendo sempre in facoltą dell'interessato di richiedere che gli arresti abbiano esecuzione presso una struttura pubblica di cura o di assistenza.