(massima n. 1)
L'art. 508 c.p.p., che prevede la citazione del perito a comparire per esporre il suo parere in dibattimento, non č applicabile nel procedimento incidentale de libertate in cui sia impugnata con l'appello l'ordinanza di diniego, di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Ne consegue che se si rendano necessari accertamenti sullo stato di salute dell'indagato, ai sensi dell'art. 299, comma 4 ter, c.p.p. non deve essere fissata un'udienza per la convocazione del perito.