(massima n. 1)
In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4 ter, c.p.p. disponendo che se la richiesta č basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p., ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile fumus e cioč se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilitā o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.