(massima n. 1)
Il conflitto (negativo) insorto tra il giudice delle indagini preliminari, che abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio ma sia ancora nel possesso degli atti (per gli adempimenti successivi), e il giudice del dibattimento, che non abbia ancora ricevuto il relativo fascicolo, a riguardo della competenza a conoscere e decidere sull'istanza di revoca della misura di custodia cautelare detentiva avanzata dall'imputato, ammissibile in rito, trattandosi di «caso analogo», ex art. 28, comma 2, prima ipotesi del codice di rito penale, va risolto con l'attribuzione della competenza al giudice del dibattimento, il quale può richiedere all'ufficio del Gip la immediata trasmissione degli atti necessari per assumere la decisione e appare idoneo a soddisfare l'esigenza di portare le istanze difensive alla cognizione di un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento sostanzialmente impugnato con l'istanza di revoca.