(massima n. 1)
Il procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. con le connesse formalitā di previo avviso alle parti non č espressamente previsto per la deliberazione di istanze di scarcerazione, essendo delimitato, appunto nella materia dei provvedimenti de libertate, al solo caso della richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare; in ipotesi, di revoca o di sostituzione di misure coercitive giā adottate, il giudice provvede sulle relative istanze con procedura de plano, sentito il pubblico ministero, e similmente deve provvedere in ogni altro caso di estinzione o di perdita di efficacia della custodia cautelare, non prevedendo la legge, come risulta dall'art. 306 dello stesso codice, l'adozione delle forme del procedimento camerale ex art. 127, riservato alle sole ipotesi espressamente indicate e non estensibile alle altre.