(massima n. 1)
L'adozione, da parte del giudice, del provvedimento previsto dall'art. 299, comma quarto, c.p.p., in caso di aggravamento delle esigenze cautelari (sostituzione della misura applicata con un'altra pił grave o imposizione di modalitą pił gravose nell'applicazione della misura in atto), non richiede la previa audizione della difesa.