(massima n. 1)
Il provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal giudice dell'udienza preliminare non č affetto dalla nullitā prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p., per violazione delle norme inerenti la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al procedimento, allorquando nel verbale dell'udienza preliminare manchi l'indicazione del parere del P.M. sull'istanza di revoca della misura cautelare ma comunque risulti che il P.M. č intervenuto all'udienza ed č stato, quindi, posto in grado di svolgere la sua funzione resistente.