(massima n. 1)
Qualora il giudice, a fronte di richiesta del pubblico ministero volta all'applicazione della custodia cautelare in carcere, disponga invece gli arresti domiciliari sotto condizione che venga accertata l'esistenza di un luogo idoneo all'esecuzione di tale misura e tale accertamento dia esito negativo, deve rienersi legittimo il provvedimento con il quale, senza apprezzabile soluzione di continuitą cronologica, lo stesso giudice, pure senza acquisizione del parere del pubblico ministero, revochi la suddetta misura e disponga quella, originariamente richiesta, della custodia in carcere.