(massima n. 1)
Sopravvenuti, all'ordinanza di revoca della misura cautelare, altri elementi indizianti, è legittima la rivalutazione degli elementi preesistenti, giacché i nuovi elementi restituiscono la pienezza di valutazione degli indizi, conformemente alla regola generale di cui all'art. 414 c.p.p. e al principio che il divieto del bis in idem è ristretto al caso della rivalutazione degli stessi elementi quando ne siano rimasti immutati il numero e la qualità.