(massima n. 1)
Nell'ipotesi di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, disposta in applicazione di un decreto legge poi convertito e, quindi, divenuto inefficace ex tunc, il successivo ripristino della custodia cautelare in carcere, come conseguenza diretta della caducazione degli arresti domiciliari e non come nuova misura coercitiva, non richiede l'esito positivo di una nuova specifica verifica delle condizioni di applicabilitą della misura stessa e non esige una motivazione dimostrativa della permanenza delle esigenze cautelari, essendo sufficiente la constatazione dell'inesistenza di estremi per l'applicazione del disposto dell'art. 299 c.p.p.