(massima n. 1)
Qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti, con il provvedimento appellato, alla suddetta, pił grave misura, il giudice, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, tale ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo pur a fronte della sopravvenuta definitivitą della precedente ordinanza di ripristino della custodia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso per cassazione.