(massima n. 1)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, qualora nelle more il giudice delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., abbia ulteriormente disposto la sostituzione dell'originaria misura cautelare con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.