(massima n. 1)
A fronte di una richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari, la seconda parte del comma 3 ter dell'art. 299 c.p.p., stabilisce l'obbligo del giudice di provvedere all'interrogatorio dell'imputato che ne abbia fatto richiesta, allorché l'istanza sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gią considerati. Peraltro, pur contenendo il periodo esaminato riferimento testuale al solo imputato, la previsione in esso contenuta, per la sua indubbia valenza di norma di garanzia, deve ritenersi estesa, ai sensi dell'art. 61 c.p.p., anche all'indagato.