(massima n. 1)
In tema di revoca delle misure cautelari, poiché il c.d. giudicato cautelare ne fonda l'irrevocabilità allo stato delle acquisizioni, una nuova istanza non può essere proposta prima che esso si formi, e cioè che sia concluso l'itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo, salvo che con essa si adducano elementi sopravvenuti, tra i quali non è il provvedimento di cassazione con rinvio dell'ordinanza del giudice del riesame, proprio perché esso non chiude la fase d'impugnazione.