(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'obbligo imposto al giudice dall'art. 299, primo comma, c.p.p., di revocare immediatamente la misura non appena accerti l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti che la giustificano, opera anche se la misura stessa non ha ancora ricevuto esecuzione.