(massima n. 1)
In tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l'art. 299, comma quarto-ter, c.p.p., prevede, in relazione all'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato, l'obbligo di disporre la perizia con esclusivo riferimento al caso in cui l'incompatibilitą con la custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da A.I.D.S. o da grave deficienza immunitaria, rimanendo libero il giudice, negli altri casi, di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga con congrua motivazione di escludere l'allegata incompatibilitą o comunque adeguate le cure inframurarie prestate.