(massima n. 1)
Affinché il giudice provveda alla sostituzione di una misura cautelare gią in atto con altra pił grave ovvero all'aggravamento delle modalitą applicative č necessario uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla «richiesta» del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato l'ordinanza che aggravava una misura coercitiva in quanto emessa su «parere» favorevole del P.M. sollecitato a esprimersi dal giudice in quanto l'imputato, gią agli arresti domiciliari, era stato attinto da altra ordinanza di custodia cautelare).