(massima n. 1)
Il principio secondo cui in tema di esigenze cautelari il semplice decorrere del tempo non può costituire ordinariament, da solo, elemento di valutazione, viene meno nel caso in cui si sia formato il giudicato cautelare su dette esigenze, ipotesi nella quale il giudice dell'appello ben può disattendere l'impugnazione sulla base della considerazione che il semplice decorso del tempo non abbia fatto venir meno le esigenze stesse, in mancanza della indicazione da parte dell'interessato di diversi e ulteriori elementi valutativi.