(massima n. 1)
Allorché si proceda per uno dei reati indicati nel terzo comma dell'art. 275 c.p.p., è preclusa la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno grave: la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuate, purché continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, comporta il mantenimento dell'originaria più grave misura coercitiva. Per poter far cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del primo comma dell'art. 299 c.p.p. il quale, non prevedendo — per ovvi motivi — la riserva contenuta nel secondo comma in ordine ai reati contemplati nel terzo comma del citato art. 275, stabilisce che le misure coercitive (e interdittive) sono immediatamente revocate quando risultano «mancanti», anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 stesso codice.