(massima n. 1)
Ai fini della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, la condotta collaborativa dell'indagato, pur non comportando di per sè sola una riduzione della pericolosità sociale, può, tuttavia, ove la serietà del pentimento risulti riscontrata da elementi certi, condurre il giudice a fondare la decisione de libertate su una presunzione di attenuazione della pericolosità sociale, presunzione, d'altro canto, superabile in virtù del puntuale accertamento della concreta realtà di fatto di cui occorre dar conto in sede di motivazione