(massima n. 1)
L'affievolimento delle esigenze cautelari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 299 c.p.p., non può prospettarsi quando l'imputazione concerne il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Esso è, infatti, in virtù dell'art. 275, terzo comma, c.p.p., uno dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, l'unica misura applicabile è la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Ad elementi siffatti non può ricondursi il «pentimento» del capo di un'organizzazione criminale, dal momento che esso non esclude il perdurare dell'associazione di stampo camorristico e, di conseguenza, delle esigenze cautelari relative agli altri affiliati.