(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il venir meno, ex tunc, per decadenza, delle disposizioni normative contenute nel D.L. 14 luglio 1994 n. 440, che da sole avevano imposto la modifica della misura cautelare applicata, ha come logica conseguenza il ripristino della stessa, salvo che nel frattempo le esigenze cautelari non abbiano subito modifiche quanto a gravitą. Ne consegue che spetta al giudice, prima di ordinare il ripristino della misura coercitiva applicata, verificare il persistere delle esigenze cautelari secondo la loro iniziale gravitą, essendo peraltro suo preciso compito, a norma dell'art. 299 comma terzo c.p.p., sostituire la stessa quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare pił proporzionata all'entitą del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata.