(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 299, comma 1, c.p.p., secondo cui, al fine di evitare ingiustificate compressioni della libertą personale, il giudice, ove richiestone, deve sempre verificare la persistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare non comporta che quel giudice, in sede di valutazione della richiesta revoca della misura stessa, possa modificare gli elementi componenti l'imputazione, ove la diversitą di tali elementi non risulti evidente dalle carte processuali ed abbisogni, invece, di essere ricercata attraverso un'operazione di profonda rivalutazione delle acquisizioni probatorie gią considerate dal giudice del riesame. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, a fronte della dedotta diversitą della data di commissione del reato rispetto a quella indicata dall'accusa, in funzione dell'invocata applicabilitą di normativa previgente, aveva rilevato, respingendo la richiesta di revoca della misura cautelare, che detta diversitą sarebbe potuta emergere solo da una rivalutazione degli elementi indizianti gią valutati in sede di riesame).